Rapporti tra medici veterinari del codice deontologico veterinario
Art. 21 - Rapporto fra Colleghi - Il Medico Veterinario deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinchè il Consiglio dell´Ordine promuova iniziative di conciliazione.
Art. 22 - Rapporti con il Consiglio dell´Ordine - Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare con il Consiglio dell´Ordine di appartenenza per l´attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell´Ordine di appartenenza.
L´Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste modifiche e ne informa la Federazione Nazionale.
Art. 23 - Rapporti con i collaboratori e sostituti - Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti; nel contempo deve attuare le condizioni per il miglioramento professionale degli stessi.
I collaboratori ed i sostituti si devono fare carico della responsabilità professionale contrattuale.
Art. 24 - Rapporti con i tirocinanti - Il Medico Veterinario è tenuto verso i tirocinanti ad assicurare la effettiva e proficua pratica professionale al fine di consentire un´adeguata formazione.