Rapporti con privati ed enti pubblici del codice deontologico veterinario
Art. 35 - Rapporti con la stampa - Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, documentandosi con le pubblicazioni scientifiche più aggiornate in merito all´argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all´Ordine di eventuali pubblicazioni non rispondenti a quanto da lui dichiarato per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 36 - Divieto di uso di espressioni ed atteggiamenti sconvenienti ed offensivi - Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il Medico Veterinario deve evitare di usare atteggiamenti ed espressioni sconvenienti ed offensivi nell´attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti degli utenti.
Art. 37 - Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti - L´iscrizione all´Albo è requisito necessario ed essenziale per l´esercizio dell´attività professionale di Medico Veterinario.
Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l´uso di un titolo professionale non posseduto o l´utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.
Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come tale sanzionabile.
Risponde dell´infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un´attività irregolare.
Art. 38 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici - Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Art. 39 - Arbitrato - Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, nè come arbitro nominato dalle parti, nè come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l´autonomia.
In particolare dell´esistenza di rapporti professionali con una delle parti l´arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all´incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all´espletamento dell´incarico.
Art. 40 - Rapporti con i terzi - Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell´esercizio della professione.
Art. 41 - Tutela della professione - Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell´autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinari liberi professionisti ed il Servizio Sanitario Nazionale, con l´intervento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e degli Ordini Provinciali dei Veterinari. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l´Ordine di appartenenza su compiti ed adempimenti richiesti dal S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.
Art. 42 - Cointeressenza - Il Medico veterinario svolge attività professionale a prevalente apporto intellettuale 5.
Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.
Art. 43 - Tempo per l´azione - Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi.
Certificazioni
Art. 44 - Certificazioni - Il Medico Veterinario, cui venga richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente constatato.
Art. 45 - Prescrizioni - Il Medico Veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa.
Associazione e Società
Art. 46 - Associazione e Società - I Medici Veterinari iscritti all´Albo possono associarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della libera professione, a condizione che l´associazione/società risulti da idoneo atto sottoscritto dai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l´Ordine di appartenenza dei Medici Veterinari interessati e presso l´Ordine sul cui territorio si svolge prevalentemente l´attività professionale di competenza.
Rapporti con altre professioni
Art. 47 - Rapporti con altre professioni - Il Medico Veterinario, nell´esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze; eventuali violazioni vanno segnalate all´Ordine.
Pubblicità 6
Art.48 - Pubblicità - Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, indicando i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè l´onorario e i costi complessivi delle prestazioni.
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall´Ordine provinciale.
E´ vietata ogni forma di pubblicità non palese.
Onorari
Art. 49 - Onorari professionali - Il professionista determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell'art. 2233 del codice civile.