Rapporti con la clientela del Codice Deontologico Veterinario
Art. 25 - Rapporto di fiducia - Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sulla assunzione della responsabilità professionale.
Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull´identità del cliente.
Art. 26 - Autonomia del rapporto - Il Medico Veterinario ha l´obbligo di salvaguardare gli interessi della clientela nel miglior modo possibile nell´osservanza della legge e dei principi deontologici e del consenso informato nella pratica veterinaria.
Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, nè suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità.
Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
Art. 27 - Conflitto di interessi - Il Medico Veterinario ha l´obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto d´interessi 2.
Art. 28 - Inadempienza professionale - Nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale è violazione dei doveri professionali, la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale, quando non scusabile o quando dovesse procurare rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.
Art. 29 - Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria 3 - Il Medico Veterinario, all´atto dell´assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonchè le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell´informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta.
Il Medico Veterinario deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell´animale paziente e la durata presumibile dell´intervento professionale.
È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell´animale paziente.
Art. 30 - Medicine non convenzionali - La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico veterinario.
Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell´esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, acquisito il consenso del cliente debitamente informato.
Art. 31 - Consegna di documenti - Il Medico Veterinario è in ogni caso tenuto a rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione clinica e ogni documentazione ricevuta dal cliente, qualora questo ne faccia formale richiesta e comunque al termine della prestazione.
Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione ai fini contabili e di archivio storico 4.
Art. 32 - Richiesta di pagamento - Il Medico Veterinario può richiedere al cliente l´anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull´onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al termine dell´incarico.
È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.
Art. 33 - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso - Il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.
Art. 34 - Rinuncia all´assistenza - Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la sanità ed il benessere dell´animale paziente.