Doveri del medico veterinario del Codice Deontologico Veterinario
Art. 9 - Comportamento secondo scienza e coscienza - L´esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza. 1
Art. 10 - Doveri di probità, dignità e decoro - Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all´osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
Art. 11 - Doveri di lealtà e correttezza - Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
Art. 12 - Dovere di indipendenza intellettuale - Nell´esercizio dell´attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia politica e sesso.
Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza - È dovere primario e fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull´attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a seguito dell´atto professionale, fatti salvi i casi previsti per Legge.
Art. 14 - Dovere di diligenza e prudenza - Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E´ tenuto a denunciare all´Ordine ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l´Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela ed a quella del decoro professionale.
Art. 15 - Dovere di competenza - Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
Art. 16 - Dovere di aggiornamento professionale - È dovere del Medico Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l´attività.
Art. 17 - Dovere di informativa sull´esercizio professionale - È dovere del Medico Veterinario dare informazioni all´utente sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità.
Art. 18 - Dovere di assistenza - Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Art. 19 - Dovere di informativa sul benessere - È dovere del Medico Veterinario informare il cliente sullo stato di benessere degli animali visitati.
Art. 20 - Dovere di tutela - Il Medico Veterinario è tenuto, nell´esercizio della professione, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale e da animali.