Disposizioni generali e specifiche del codice deontologico veterinario
Art. 1 - Medico Veterinario - Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica.
In particolare, dedica la sua opera:
- alla protezione dell´uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall´ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale;
- alla prevenzione e alla diagnosi e cura delle malattie degli animali e al loro benessere;
- alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
- alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutele delle biodiversità, dell´ambiente e della coesistenza compatibile con l´uomo;
- alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed esotici;
- alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;
- alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale;
- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione ad alla valutazione dei rischi connessi.
Art. 2 - Definizione - La deontologia veterinaria è l´insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell´esercizio della professione. L´ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 3 - Ambito di applicazione - Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti degli utenti.
Art. 4 - Potestà disciplinare - Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonchè delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l´infrazione.
Art. 5 - Responsabilità disciplinare - La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza o dall´ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.
Art. 6 - Attività all´estero e attività in Italia dei Medici Veterinari - Nell´esercizio di attività professionali all´estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui viene svolta l´attività.
Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell´esercizio dell´attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Art. 7 - Applicabilità - Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all´Albo professionale, anche da coloro che risultino iscritti all´elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l´iscrizione all´Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n 750.
Art. 8 - Inosservanza - L´inosservanza o l´ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell´esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi.